SI rende noto che:
-ai sensi dell’art. 74 del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, hanno diritto all’assegno le donne residenti, cittadine italiane o comunitarie o cittadine extracomunitarie in regola con il permesso di soggiorno. Se il permesso di soggiorno è scaduto, al momento della presentazione della domanda, è possibile richiedere l’assegno di maternità con copia del permesso scaduto e ricevuta di rinnovo.
– in mancanza della madre, hanno diritto, all’assegno, i soggetti di cui all’art. 11, comma 1, lettere a), b) e c) del D.M. n. 452/2000;
– l’assegno viene corrisposto nell’importo di € 404,40 mensili (per 5 mensilità pari a euro 2.037,00) per ogni figlio nato, adottato o in affidamento preadottivo nel corso dell’anno 2025 al netto di eventuali trattamenti previdenziali o economici di maternità già spettanti o percepiti nel periodo di astensione obbligatoria;
– il valore della situazione economica equivalente per le domande relative ai nati nell’anno 2025, è pari ad € 20.382,90;